Ammorta­men­ti “maggiorati” per i fabbricati strumentali delle imprese del commercio

La legge di bilancio 2023 ha incrementato l’ammorta­men­to dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di con­sumo al dettaglio, stabilendo che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei predetti settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

L’agevolazione si applica per il periodo d’im­posta in corso al 31.12.2023 e per i quattro successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dunque dei periodi 2023-2027).

La maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti riferite ai seguenti codici ATECO:

Codice ATECODescrizione
47.11.10Ipermercati
47.11.20Supermercati
47.11.30Discount di alimentari
47.11.40Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10Grandi magazzini
47.19.20Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei predetti settori, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime atti­vità, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

La maggiorazione non si applica invece ai fabbricati strumentali:

  • concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori agevolati;
  • il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%.

Se ti serve una consulenza personalizzata contattataci o compila il form sul nostro sito.

Condividi questa pagina