La legge di bilancio 2023 ha incrementato l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, stabilendo che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei predetti settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dunque dei periodi 2023-2027).
La maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti riferite ai seguenti codici ATECO:
Codice ATECO | Descrizione |
47.11.10 | Ipermercati |
47.11.20 | Supermercati |
47.11.30 | Discount di alimentari |
47.11.40 | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
47.11.50 | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.20 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.21 | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati |
47.22 | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati |
47.23 | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati |
47.24 | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati |
47.25 | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati |
47.26 | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati |
47.29 | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati |
La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei predetti settori, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.
La maggiorazione non si applica invece ai fabbricati strumentali:
- concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori agevolati;
- il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%.
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