Il governo Italiano attraverso i nuovi decreti e in particolare tramite il decreto Bollette ha prorogato i crediti d’imposta legati all’utilizzo di energia e gas per le imprese anche al II trimestre 2023 con l’obiettivo di fronteggiare la rialzo dei prezzi di queste materie prime e degli utilities ad esse collegate. Il bonus, parzialmente ridimensionato per questo trimestre, si utilizza a compensazione dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas. Esiste però una condizione da rispettare ovvero che il costo medio del di questi abbia subito nel I trimestre 2023 un incremento superiore al 30% rispetto al costo dello stesso trimestre del 2019. I trimestri ad oggi fruibili con questo beneficio sono: III e IV trimestre 2022 e i primi II trimestri del 2023.
Di seguito e nelle tabelle riepilogative che seguiranno si illustrano le principali scadenze e percentuali.
Ricordiamo che il credito d’imposta è destinato a:
– alle imprese a forte consumo di energia elettrica dette “energivore” (apposito elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017) e relative a forte consume di Gas dette “gasivore”;
– alle imprese “non energivore” e “non gasivore”; cioè quelle che non necessitano di un così elevato consumo di energia e gas.
Il beneficio prevede ed è calcolato:
– un contributo sotto forma di credito d’imposta delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023 oppure in periodi precedenti (vedi tabella).
– il contributo è calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi e solo a seguito di un incremento del costo per kWh (energia) o del prezzo medio (gas) superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019;
– Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata;
Il credito è utilizzabile:
– in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 dicembre 2023 e 30 settembre 2023 (vedi tabella) e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
– il credito è anche cedibile solo a soggetti “qualificati” ma si riserva un ulteriore approfondimento per questo tema in funzione del delicato momento collegato alla cessione dei crediti.
Sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
Periodo e Trimestre | Beneficio per Imprese sulla spesa sostenuta nel 2° trimestre 2023: | Termine e scadenza e utilizzo |
2° Trimestre 2023 | Energivore – 20% | 31 dicembre 2023;Tramite compensazione modello F24.Per quanto concerne la cessione del credito (solo a soggetti qualificati); |
Non Energivore – 10%; | ||
Gasivore – 20% | ||
Non Gasivore – 10% |
Il calcolo, come indicato dalla norma, richiede di confrontare il costo medio dei due trimestri di riferimento analizzando il costo sostenuto per l’acquisto della componente energia/gas, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti. Per sussidio, l’Agenzia delle entrate, con la Circolare dell’11 luglio 2022, n. 25/E (risposta 2.6) l’Agenzia ha specificato che si intende qualsiasi beneficio economico a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.
Periodo e Trimestre | Beneficio per Imprese ENERGIVORE sulla spesa sostenuta nel… | Termine e scadenza e utilizzo |
3° trimestre 2022 | 25% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Ott-Nov 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Dic 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
1° Trimestre 2023 | 45% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
2° Trimestre 2023 | 20% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
Periodo e Trimestre | Beneficio per Imprese NON ENERGIVORE sulla spesa sostenuta nel… | Termine e scadenza e utilizzo |
3° trimestre 2022 | 25% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Ott-Nov 2022 | 30% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Dic 2022 | 30% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
1° Trimestre 2023 | 35% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
2° Trimestre 2023 | 10% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
Periodo e Trimestre | Beneficio per Imprese GASIVORE sulla spesa sostenuta nel… | Termine e scadenza e utilizzo |
3° trimestre 2022 | 25% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Ott-Nov 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Dic 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
1° Trimestre 2023 | 45% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
2° Trimestre 2023 | 20% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
Periodo e Trimestre | Beneficio per Imprese NON GASIVORE sulla spesa sostenuta nel… | Termine e scadenza e utilizzo |
3° trimestre 2022 | 25% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Ott-Nov 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
Dic 2022 | 40% | 30 settembre 2023 tramite compensazione F24 |
1° Trimestre 2023 | 45% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
2° Trimestre 2023 | 20% | 31 dicembre 2023 tramite compensazione F24 |
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