Fatture di fine anno e Iva – Registrazione, termini e novità

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Come per l’anno scorso anche quest’anno ne approfittiamo per ritornare su un tema di interesse per tante partite iva: la detraibilità delle fatture a fine anno. La fine dell’anno fiscale porta sempre con sé alcune sfide nella gestione dell’IVA. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il momento in cui si può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute a cavallo dell’anno.

Principi chiave della detrazione IVA

  1. Il diritto alla detrazione dell’IVA nasce quando si verificano entrambi i seguenti requisiti:
  2. Esigibilità dell’imposta: l’IVA diventa esigibile quando l’Erario può richiederne il pagamento al contribuente.
  3. Possesso della fattura: il documento deve essere conforme all’art. 21 del DPR 633/72.
  4. Fatture ricevute entro il 31 dicembre 2024: la detrazione è possibile nella liquidazione IVA di dicembre 2024. Le fatture ricevute nel 2024, e non registrate, possono ancora concorrere alla detrazione dell’imposta previa registrazione nella dichiarazione iva annuale 2025 sul 2024 in un registro sezionale apposito.
  5. Fatture ricevute nel 2025: l’IVA è detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento.
  6. Divieto di “retro-detrazione”: una fattura datata 2024 ma ricevuta nel 2025 non può essere detratta nel 2024.

Regole specifiche per la registrazione delle fatture

L’art. 1 del DPR 100/98 stabilisce che entro il termine della liquidazione dell’imposta, si può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativamente alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione. Fatta eccezione per i documenti ricevuti nel fine anno ma datati 31.12 (si legga sopra).

Quindi per i contribuenti mensili la liquidazione è entro il 16 del mese successivo mentre per i contribuenti trimestrali la liquidazione è entro il 16 del secondo mese successivo.

Esempi pratici e schema temporale esplicativo

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione IVA
22.12.202424.12.2024Dicembre 2024
29.12.202404.01.2025Gennaio 2025
06.12.202416.01.2025Gennaio 2025

Se una fattura ricevuta entro il 31 dicembre non viene registrata nelle liquidazioni periodiche, è possibile inserirla entro il 30 aprile nella dichiarazione IVA dell’anno appena concluso, esercitando così la detrazione.

Novità e possibili aggiornamenti normativi

La riforma fiscale (L. 111/2023) aveva proposto modifiche alla limitazione della detrazione IVA per le operazioni a cavallo d’anno, ma al momento non è ancora stata recepita. Resta quindi valido il regime attuale.

Retro-datazione e regime forfettario

Il divieto di “retro-detrazione” può rappresentare uno svantaggio per coloro che, essendo in regime ordinario nel 2024, passeranno al regime forfetario nel 2025. In questa situazione, l’IVA relativa a una fattura con data 2024, ma ricevuta nel 2025, non potrà essere portata in detrazione a causa del cambio di regime fiscale.

Conclusione

Per una gestione ottimale della detrazione IVA è fondamentale rispettare le tempistiche di ricezione e registrazione delle fatture. Se hai dubbi o necessiti di una consulenza personalizzata, contattaci o compila il form sul nostro sito.

Esempio 1

Il 18 dicembre 2024, la Delta SRL ha acquistato beni dalla Omega SRL con documentazione tramite DDT. La fattura differita, datata 31 dicembre 2024, è stata trasmessa da Omega SRL a SdI lo stesso giorno ed è stata recapitata alla Delta SRL il 3 gennaio 2025.

Poiché le operazioni sono state effettuate a dicembre 2024, l’IVA a debito per il fornitore (Omega SRL) rientra nel mese di dicembre 2024.

La Delta SRL, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2025 ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre l’IVA nella liquidazione di gennaio 2025 (da effettuare entro il 16 febbraio), previa registrazione nel registro degli acquisti.

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
18.12.202403.01.2025Gennaio 2025 (liquidazione mensile)

Esempio 2

Il 20 dicembre 2024, la Sigma SRL ha acquistato beni dalla Omega SRL con DDT. La fattura differita, emessa e trasmessa a SdI il 9 gennaio 2025 con data 31.12.2024.

Essendo operazioni di dicembre 2024, l’IVA a debito per il fornitore (Omega SRL) è imputata a dicembre 2024.

La Sigma SRL, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2025 ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre l’IVA nel primo trimestre 2025 (liquidazione entro il 16 maggio), previa registrazione nel registro degli acquisti.

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
20.12.202409.01.20251° trimestre 2025 (liquidazione trimestrale)

Esempio 3

  1. Il 29 dicembre 2024, la Theta SNC ha acquistato beni dalla Alfa SRL, che ha emesso una fattura immediata lo stesso giorno e l’ha inviata a SdI. La fattura è stata recapitata alla Theta SNC il 30 dicembre 2024.
  2. Poiché l’operazione è avvenuta a dicembre 2024, l’IVA a debito per il fornitore (Alfa SRL) rientra nel mese di dicembre 2024.
  3. La Theta SNC, avendo ricevuto la fattura entro dicembre 2024 ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre l’IVA nella liquidazione del quarto trimestre 2024 (tramite modello IVA 2025), previa registrazione nel registro degli acquisti.
Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
29.12.202430.12.2024Quarto trimestre 2024 (mod. IVA 2025)

Esempio 4

Il 31 dicembre 2024, la Epsilon SPA ha acquistato beni dalla Alfa SRL, che ha emesso e inviato una fattura immediata lo stesso giorno. La fattura è stata recapitata alla Epsilon SPA l’1 gennaio 2025.

Poiché l’operazione è avvenuta a dicembre 2024, l’IVA a debito per il fornitore (Alfa SRL) rientra nel mese di dicembre 2024.

La Epsilon SPA, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2025 ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre l’IVA nella liquidazione di gennaio 2025 (da effettuare entro il 16 febbraio), previa registrazione nel registro degli acquisti.

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
31.12.202401.01.2025Gennaio 2025 (liquidazione mensile)

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