Fatture di fine anno e Iva – Registrazione, termini e novità

PAROLE CHIAVE: dichiarazione Iva, detrazione iva, esigibilità iva, fattura, ricezione documento, operazioni a cavallo d’anno, legge delega, importazioni, mensili e trimestrali

Fatture di fine anno e Iva – Registrazione, termini e novità

Come tutti gli anni la fine del periodo d’imposta e l’inizio di quello successivo posso portare ad alcune difficoltà organizzative anche nella gestione amministrativa. È fondamentale ricordare che il diritto alla detrazione si esercita quando si verifica l’esigibilità dell’imposta e quindi quando si possiede una fattura conforme all’art. 21 del DPR 633/72.

N.B: L’IVA diviene esigibile a partire dal preciso momento in cui l’imposta relativa alla cessione onerosa di beni o servizi può essere versata dal contribuente e cioè quando l’Erario ottiene il diritto, nei confronti del contribuente-debitore, di pretendere il pagamento.

L’art. 1 del DPR 100/98 stabilisce che entro il termine della liquidazione dell’imposta, si può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativamente alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni dell’anno precedente.

N.B: la liquidazione dell’imposta avviene entro il 16 del mese successivo per i contribuenti mensili e entro il 16 di due mesi successivi relativamente al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali.

Esempio: Attualmente, ad esempio, se una fattura d’acquisto del 31 ottobre 2023 viene ricevuta il 2 novembre 2023 da un soggetto passivo mensile, quest’ultimo può esercitare la detrazione dell’imposta già per il mese di ottobre, a patto che il documento sia annotato entro il 15 novembre 2023.

Tuttavia, se riceve un documento il 5 gennaio 2024 per una prestazione effettuata il 28 dicembre 2023, il contribuente non può detrarre l’IVA per il mese di dicembre (lo stesso vale per le importazioni). Il soggetto passivo annoterà quindi quel documento nella liquidazione di gennaio 2024. Questa situazione infatti si differenzia da quella precedente in quanto ci si trova a cavallo d’anno che a tutti gli effetti rappresenta lo spartiacque tra gli anni impositivi.

Si riportano, in calce, alcuni esempi al riguardo.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che questa disposizione “si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale”. La ratio di questa disposizione risiede nella necessità di evitare un “pregiudizio finanziario” per il cessionario o committente, considerando i tempi di emissione delle fatture, la fattura elettronica e il periodo in cui l’imposta diventa esigibile. Tuttavia, è stata oggetto di perplessità l’inammissibilità di questa misura per le fatture a cavallo d’anno, poiché anche in questa situazione la posticipazione avrebbe causato un identico “pregiudizio finanziario”. La legge delega fiscale (L. 111/2023) dovrebbe porre fine a questa distorsione. Vedremo se queste ipotizzate novità saranno confermate oppure se a prevalere sarà il regime attualmente in uso.Fatture non inserite in detrazione: Ricordiamo che con la disciplina attualmente in uso nel caso in cui si abbiamo fatture ricevute entro il 31/12 non inserite nelle liquidazioni periodiche di fine anno è possibile registrarle entro il 30 aprile (2024 per il 2023) in un sezionale apposito (attraverso la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta chiuso al 31/12 e quindi dell’anno di ricezione del/dei documenti contabili), esercitando la detrazione nel modello IVA relativo all’anno appena terminato.

Esempio 1

Il committente ha pagato il corrispettivo di una prestazione il 22.12.2023 e ha ricevuto la fattura nei giorni immediatamente successivi (ad es. il 24.12.2023).

Per questo motivo il committente avrà titolo a portare in detrazione l’IVA nel mese di dicembre 2023 o al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo 2023 in cui si sono verificati entrambi i requisiti dell’esigibilità (sostanziale) e del possesso (formale).

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
22.12.202324.12.2023Dicembre 2023

Esempio 2

Il committente ha pagato il compenso il giorno 29.12.2023, riceve la fattura (emessa dal pro­fessionista il 2.1.2024), il giorno 4.1.2024

Il questo caso, il presupposto sostanziale si è verificato nel 2023, posto che l’ope­ra­zione si intende effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, il 29.12.2023.

Tuttavia, sino al 4.1.2024 non si verifica il requisito (formale) del possesso del docu­mento. Ciò sta a significare che entrambi i presupposti per l’esercizio della detrazione (for­male e sostanziale) si verificano soltanto a decorrere dal 4.1.2024.

Ne discende che il committente potrà, alternativamente:

·       annotare la fattura nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72) nel mese di gennaio 2024 con inserimento dell’IVA nella relativa liquidazione;

·       registrare il documento, al più tardi, entro il 30.4.2025 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2024. L’imposta a credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2024 (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
29.12.20234.1.2024Gennaio 2024

Esempio 3

Il committente riceve i beni nel mese di di­cembre (6.12.2023, 19.12.2023 e 28.12.2023). Il presupposto sostanziale per l’eser­cizio della detrazione si verifica dunque nel 2023.

Tuttavia, considerato che il cedente ha emesso fattura differita il 15.1.2024, e ipo­tiz­zando che il cliente abbia ricevuto il documento il giorno successivo (16.1.2024), il re­quisito formale del possesso della fattura si è verificato nel 2024.

Ciò sta a significare che entrambi i presupposti per l’esercizio della detrazione (formale e sostanziale) si verificano soltanto a decorrere dal 16.1.2024.

Ne discende che il committente potrà, alternativamente:

·       annotare la fattura nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72) nel mese di gennaio 2024 con inserimento dell’IVA nella relativa liquidazione;

·       registrare il documento, al più tardi, entro il 30.4.2025 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2024. L’imposta a credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2024 (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).

Momento di effettuazioneData di ricezioneLiquidazione periodica da cui può essere esercitata la detrazione
6.12.2023
19.12.2023
28.12.2023
16.1.2024Gennaio 2024

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