Gestione delle erogazioni natalizie ai dipendenti e ai soggetti assimilati: Implicazioni per aziende e lavoratori

PAROLE CHIAVE: omaggi, beni di modico valore, fringe benfit, bonus carburante, redditi di lavoro, soglia di 258,23, figli a carico, erogazioni liberali.

Introduzione: Il periodo delle festività natalizie è spesso un’occasione per le aziende di esprimere gratitudine ai propri dipendenti e clienti attraverso regali e erogazioni. Tuttavia, è essenziale comprendere le implicazioni fiscali e reddituali legate a tali pratiche.

Gestione delle Erogazioni Natalizie: Nella prassi comune, le aziende offrono doni ai dipendenti durante le festività. Tuttavia, è importante considerare che questi regali, anche se di modico valore come panettoni, bottiglie o cesti, sono soggetti a tassazione in base alle normative fiscali vigenti. Risultano tuttavia non imponibili gli omaggi che, nel periodo d’im­po­sta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:

  • per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
  • per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).

In caso di superamento del limite, l’intero valore, non solo la parte eccedente, concorre a formare il reddito del dipendente. È importante che le aziende verifichino attentamente, dipendente per dipendente, l’ammontare disponibile del limite considerando anche altri benefit già concessi. L’uso di buoni acquisto rientra in questa valutazione. Va notato che il beneficio si considera percepito dal dipendente non appena entra nella sua disponibilità, indipendentemente dal momento effettivo del suo utilizzo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

Ulteriori note: È importante considerare che il “bonus carburante” introdotto dall’art. 1 comma 1 del DL 5/2023 – che consente ai datori di lavoro di erogare buoni benzina esenti da imposizione fino a un massimo di 200 euro per lavoratore – è a parte dunque si aggiunge ai limiti sopra evidenziati.

Dal punto di vista aziendale, il costo sostenuto per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è in linea generale deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (articolo 95, comma 1 del TUIR). Tuttavia, è importante notare che non rientrano in tali fattispecie le spese per liberalità a favore dei lavoratori dipendenti che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e di culto. Queste ultime sono infatti deducibili entro il limite del 5 per mille dal reddito d’impresa sul valore delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1 del TUIR).

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