L’imposta di bollo. Conservazione e tenuta dei registri, versamento e regolarizzazione

PAROLE CHIAVE: imposta di bollo, marca da bollo, Amministrazione finanziaria, sanzione, F24, F23, libri d’impresa, registri contabili, conservazione

L’imposta di bollo, nonostante non catturi l’attenzione primaria di chi svolge attività d’impresa, è da conoscere attentamente se non si vuole incappare in fastidiose sanzioni.   

Ricordiamo in primis che le attività di imprese che seguono la contabilità ordinaria (che si diversifica da quella semplificata e da quella forfettaria che vedremo in successivi approfondimenti) sono obbligate alla tenuta dei libri contabili: libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro beni ammortizzabili e registri Iva. Si specifica che l’imposta di bollo, descritta nel seguente articolo, è dovuta solamente per il libro giornale e per libro inventari.

Il cosiddetto “bollo” o “marca da bollo” si sostanzia in una particolare carta-valori autoadesiva utilizzata come pagamento per la convalida di atti o documenti pubblici o documenti d’impresa rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e stampabile nei punti di rivendita.

La disciplina individuata dall’art. 7, comma 4-quater del D.L: 357/1994 è stata aggiornata dal D.L. 73/2022 che cita testualmente “…la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici…sono in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva…se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”. Si stabilisce pertanto gli adempimenti in materia di imposta di bollo (per tutti i registri) possono essere effettuati anche elettronicamente (sia per quanto concerne la tenuta e sia dal punto di vista della conservazione) e sono da considerarsi ovviamente “regolari” anche qual ora non siano trascritti in nessun documento fisico o cartaceo anche se devono essere stampati solo su richiesta da parte degli organi competenti.

Si precisa che per tenuta si intende il corretto aggiornamento delle informazioni d’impresa durante lo svolgimento dell’attività nel corso dell’anno mentre per conservazione si intende l’obbligatoria archiviazione pari ad anni 10.

In un’ipotetica sede di ispezione da parte dell’autorità fiscale è importante che i vari “libri” d’impresa siano aggiornati correttamente sui supporti cartacei o elettronici. Ciò ha il fine di semplificare la tradizionale modalità per la conservazione che prevedeva obbligatoriamente la stampa cartacea.

Misura dell’imposta

Pertanto a decorrere dal 20.08.2022 si è allentata la precedente modalità più restrittiva ed è considerata regolare non più solo la “tenuta” ma anche la “conservazione” in modalità elettronica.

L’imposta prevede le seguenti modalità/onerosità per assolvere il tributo:

  • 16,00 euro per ogni 100 pagine (modalità cartacea) o 2500 registrazioni e frazioni (modalità elettronica) per le società di capitali;
  • 32,00 euro per ogni 100 pagine (modalità cartacea) o 2500 registrazioni e frazioni (modalità elettronica) per tutte le altre categorie d’impresa.

Nb: si precisa che elettronicamente il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia o ad ogni singolo accadimento contabile.

L’assolvimento del tributo per la conservazione cartaceo avviene direttamente attraverso l’apposizione della marca da bollo sul documento cartaceo oppure tramite il modello F23 e il codice tributo “458T”.

Termini di Versamento

Diverso è se la conservazione avviene attraverso modalità informatiche per le quali è previsto adempiere o in un’unica soluzione tramite F24 e con il codice tributo “2501” entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Se il giorno ricade in una festività vi è la proroga al primo giorno non festivo. La regolarizzazione pertanto avviene entro:

  • Il 02.05.2023 relativamente al 2022;
  • Il 29.04.2023 relativamente al 2023.

Nel caso di omesso o parziale versamento si incorre in una sanzione amministrativa pari al 100% o al 500% dell’imposta o della maggiore imposta ancorché non si sia proceduto ad una tardiva regolarizzazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

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