
PAROLE CHIAVE: regime forfettario, cause di esclusione, ricavi massimi, redditi da lavoro dipendente, spese di lavoro, quote in Srl, codici Ateco
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, garantendo semplificazioni contabili e una tassazione ridotta. Per accedere, è necessario rispettare alcuni requisiti e non rientrare nelle cause di esclusione previste dalla normativa.
Requisiti di Accesso
Per poter aderire al regime forfettario, il contribuente deve rispettare le seguenti condizioni: il limite dei ricavi e compensi e il limite alle spese per lavoratori dipendenti o collaboratori.
Limite Ricavi e Compensi: Uno degli aspetti principali per accedere al regime forfettario è il tetto massimo di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. A partire dal 2024, questa soglia è stata elevata a 85.000 euro annui, un innalzamento significativo rispetto agli anni precedenti, che ha ampliato la platea dei contribuenti che possono usufruire di questa modalità fiscale.
Il calcolo dei ricavi e dei compensi non riguarda esclusivamente una singola attività, ma considera il totale dei guadagni derivanti da tutte le attività economiche svolte dal contribuente. Questo significa che, se un lavoratore autonomo opera in più settori (ad esempio, come consulente e come commerciante), i suoi introiti complessivi saranno valutati congiuntamente per determinare l’accesso o la permanenza nel regime.
Spese stipendi e collaboratori: Questo regime è pensato per attività economiche di dimensioni ridotte, motivo per cui viene imposto anche un tetto massimo alle spese sostenute per personale dipendente e collaboratori. Nello specifico, il totale di queste spese non può superare i 20.000 euro annui. Questo limite include non solo gli stipendi dei lavoratori subordinati, ma anche compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e altri tipi di rapporti di lavoro assimilabili.
L’obiettivo di questa restrizione è garantire che il regime forfettario sia utilizzato da microimprese e liberi professionisti che operano in maniera prevalentemente autonoma, senza una struttura aziendale complessa o una forza lavoro numerosa. Se le spese per dipendenti superano il limite consentito, il contribuente sarà costretto a passare al regime di tassazione con l’applicazione dell’Iva nell’anno successivo.
Cause di Esclusione (Cause Ostative)
Anche se un soggetto soddisfa i requisiti di accesso, non può aderire al regime forfettario se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
Applicazione di regimi IVA speciali
Alcune categorie di attività sono soggette a regimi IVA particolari, che non consentono l’accesso al regime forfettario. Tra queste troviamo:
Agricoltura e pesca (se si applica il regime speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR 633/72).
Commercio di rottami, tabacchi e altri beni soggetti a regimi specifici (art. 74 DPR 633/72).
Settore dell’editoria e telecomunicazioni.
Attività di gestione di impianti di sosta e trasporto pubblico
Residenza Fiscale all’Estero: Sono esclusi i soggetti non residenti in Italia, a meno che producano almeno il 75% del reddito imponibile nel territorio italiano.
Operazioni immobiliari e mezzi di trasporto: Sono escluse le attività che si occupano esclusivamente o prevalentemente di compravendita immobiliare o cessione di mezzi di trasporto nuovi (art. 10 e 53 DL 331/93)
Rapporti con ex datori di lavoro: Un lavoratore autonomo non può aderire al regime forfettario se svolge un’attività che rappresenta la prosecuzione diretta di un rapporto di lavoro dipendente avuto nei due anni precedenti (salvo il caso di un periodo di obbligo di pratica professionale). Questa regola mira a evitare l’uso del regime per mascherare rapporti di lavoro subordinato.
Redditi da lavoro dipendente superiori a 30/35.000 euro: Se il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro annui nell’anno precedente, è escluso dal regime forfettario. Questa soglia è stata aumentata a 35.000 euro. La verifica è ovviamente fatta sull’anno precedente e non rileva in caso di cessazione del contratto entro la fine d’anno.
Partecipazione in società di persone o SRL:
Se il contribuente partecipa a una società di persone, associazione professionale o SRL con trasparenza fiscale, non può aderire al regime forfettario.
Se partecipa a una SRL non trasparente, la verifica dipende dal fatto che l’attività della società sia riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario.
NB – Partecipazione in Società e Impatti sul Regime Forfettario
Uno dei punti più delicati riguarda la partecipazione in società. Il regime forfettario è precluso nei casi di appartenenza a società di persone e associazioni professionali in modo immediato e categorico.
Nel caso invece si avessero partecipazioni in SRL (Società a Responsabilità Limitata) entra in gioco un doppio requisito per valutare la compatibilità a mantenere il regime forfettario. Entrambe le condizioni che verranno illustrati dovranno essere contemporaneamente disattese per fuoriuscire dal regime del “forfait”: in primis non si devono possedere più del 50% delle quote (e quindi avere una partecipazione di controllo) e in secundis l’attività svolta non deve essere riconducibile a quella della partita iva forfettaria. Ad oggi per questa seconda condizione si fa riferimento alla sezione delle Tabelle Ateco 2007.
Diventa infine anche molto importante valutare le prestazioni o cessioni che il titolare di parità iva effettua nei confronti della SRL, che le deduce fiscalmente, una volta che tutte queste condizioni saranno preventivamente valutate. Per quanto concerne le Srl, dove pertanto le condizioni sono molteplici, è necessario attendere la fine dell’anno di riferimento.
Considerazioni finali
Il regime forfettario rappresenta una grande opportunità per professionisti e piccoli imprenditori, ma è fondamentale rispettare i limiti di accesso ed evitare le cause di esclusione. Prima di optare per questo regime, è consigliabile verificare attentamente la propria situazione fiscale e, in caso di dubbi, consultare un professionista.
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