Registro dei titolari effettivi – Termini di effettuazione delle prime comunicazioni (DM 29.9.2023)

Gentili Clienti,

informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023, il provvedimento del MIMIT che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi

– di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma);

– di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato ed una domenica, slitta a lunedì 11.12.2023.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981).

Ricordiamo che il titolare effettivo va individuato in tutte le società di capitali e negli enti ad esse assimilati. Vi rientrano, pertanto, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata di ogni tipo (PMI, ordinarie, semplificate, start up innovative, le srl imprese sociali, ecc.), le cooperative, le società mutue assicuratrici, nonché i consorzi con attività esterna.

Per tali soggetti il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • el controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

In via residuale, qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, lo stesso coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Ai fini dell’adempimento in esame, lo Studio rimane a disposizione nella persona della signora Francesca Del Giudice, referente per la pratica.

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