
PAROLE CHIAVE: riforma dello sport, collaboratore sportivo, cococo amministrativo-gestionale, lavoro sportivo, lavoro volontario, ASD, SSD, partita iva, regime forfettario.
Qualche cenno sulla posizione lavorativa e sulla tassazione dei compensi
In questo articolo approfondiremo alcuni aspetti riguardanti le tipologie di collaborazioni che potranno instaurarsi con l’introduzione della riforma dello sport. Le tipologie ammesse potranno essere nella forma di:
• lavoro sportivo;
• volontariato.
Il volontario è un soggetto che opera esclusivamente a titolo gratuito. Nonostante la gratuità della sua opera verso l’attività sportiva è comunque richiesta una copertura per la responsabilità civile verso terzi.
Tra le figure remunerate per la propria attività troviamo i lavoratori inquadrati nelle tipologie contrattuali di seguito indicate:
• subordinato;
• autonomo occasionale;
• autonomo partita iva;
• co.co.co.
La natura contrattuale di ogni specifica posizione rimane caratterizzate dalle proprie e specifiche tutele. Come precedentemente indicato, diviene obbligatoria la comunicazione ai centri per l’impiego in merito all’instaurazione di rapporti di lavoro inquadrati tra le tipologie illustrate; questa comunicazione è da compiersi da parte dell’associazione verso il Registro Telematico delle attività sportive dilettantistiche.
Per quanto concerne invece le tipologie di lavoratori sportivi la disciplina è intervenuta con alcune novità; viene infatti ora specificato che sono le figure ritenute equiparabili a “collaboratori sportivi” sono:
• l’atleta;
• l’allenatore;
• l’istruttore;
• il direttore tecnico;
• il direttore sportivo;
• il preparatore atletico.
• il direttore di gara.
Sono invece figure differenti e non “collaboratori sportivi” quelle professionalità che non concorrono direttamente alla pratica sportiva (ma che comunque ausiliano l’attività e l’organizzazione della ASD) come ad esempio le figure amministrative, organizzative o i manutentori.
I nuovi scaglioni contributivi e impositivi “dello sport”
Bisogna però specificare che il Legislatore, seppur parzialmente modificando gli scaglioni reddituali in vigore prima di questa riforma, ha mantenuto un profilo premiale per il mondo dello sport. Infatti:
• i compensi entro i 5.000 euro erogati in un’annualità verso un collaboratore sportivo: non sono soggetti né alla contribuzione né alle imposte sui redditi;
• per i compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro è prevista l’adesione alla cassa Inps per la contribuzione e non si ha alcuna imposta sui redditi;
• per i compensi oltre i 15.000 il collaboratore sarà tenuto al versamento dei contributi e al pagamento delle imposte.
Ovviamente la logica di funzionamento rimane a scaglioni e pertanto si sarà assoggettati alle condizioni dello scaglione più “oneroso” per la parte che fuoriesce dallo scaglione precedente.
La contribuzione Inps è fissata al 25% con una riduzione del 50% fino al 31 dicembre 2027.
Una nuova figura: il co.co.co amministrativo-gestionale
Con il nuovo impianto normativo sorge un’altra figura che aderisce al regime premiale dello sport senza essere direttamente un collaboratore sportivo, ma essendo comunque un collaboratore operativo e talvolta fondamentale dell’associazione. Il distinguo è giustificato dal fatto che il collaboratore sportivo svolge un ruolo direttamente a sostegno e per la diffusione della disciplina sportiva di riferimento, mentre il “collaboratore non sportivo” svolge mansioni organizzative altrettanto importanti per il buon funzionamento dell’associazione. Stiamo parlando del collaboratore amministrativo-gestionale che può essere inquadrato come co.co.co (amministrativo-gestionale) e che può aderire alle stesse agevolazioni del collaboratore sportivo. Pertanto dopo opportuna comunicazione ai registri competenti potrà approfittare degli scaglioni “dello sport” (5.000, 15.000 e oltre) con le specifiche sopra identificate.
Collaboratori sportivi e partita Iva: novità e opportunità
Nel caso in cui un’associazione si servisse delle prestazioni di un collaboratore sportivo munito di partita Iva che operasse emettendo regolare fattura ci si troverebbe in una situazione del tutto similare. Questo regime è obbligatorio per quelle figure che volessero mettersi “in proprio” e divenire pertanto dei collaboratori sportivi “professionisti” con una molteplicità di committenti verso cui prestare la propria opera.
È prevista una detassazione fino a 15.000 euro, mentre la parte eccedente sarà tassata seguendo le modalità proprie di quello specifico ordinamento fiscale.
Se il collaboratore fosse munito di partita iva e aderente al regimo forfettario, rimarrebbe salva la detassazione fino alla soglia di 15.000 stabilita dal Legislatore e invece, oltre a questa soglia, si applicherebbe il coefficiente di redditività sul solo volume di compensi extra. Il coefficiente di redditività è stabilito pari al 78% con una implicita imputazione dei costi pari al 22% (così determinato per queste tipologie di attività e di codici ATECO). La soglia di 15.000 non può in alcun caso essere esclusa dal calcolo per il massimale di 85.000. Si specifica che, in ogni caso, l’esenzione contributiva rimane fissa a 5.000 euro dato che la soglia dei 15.000 euro è un’esenzione ai fini della tassazione sui redditi.
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