PAROLE CHIAVE: acconto, iva, soggetti passivi, soggetti esonerati, metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico, ravvedimento operoso, versamento, regime mensile, regime trimestrale.
Entro il 27 dicembre 2023 i soggetti passivi IVA devono procedere al pagamento dell’acconto dell’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), a meno che non ricorrano specifiche ipotesi di esonero.
Casi di esonero
Si verificano nel caso in cui i contribuenti:
- devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- hanno cessato l’attività nel corso del 2023 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2023 (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2023 (contribuenti “trimestrali”);
- operano in regime di esonero, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 (es. i produttori agricoli);
- esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’articolo 74, comma 6 del DPR 633/72;
- applicano il regime forfetario di cui alla Legge 16.12.91 n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 27 comma 1 – 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’articolo 1, comma 54 – 89, della Legge 23.12.2014 n. 190;
- nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’IVA;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello “split payment”;
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2023;
- hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2022 (contribuenti “mensili”);
- hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2022.
Versamento e Modalità: L’acconto deve essere versato entro il 27 dicembre 2023, senza possibilità di rateizzazione o frazionamento, e il mancato, insufficiente, o ritardato versamento è soggetto a sanzione amministrativa. Il pagamento può essere compensato (rispettando i limiti previsti) con crediti d’imposta e contributivi. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, con codice tributo 6013 o 6035 rispettivamente in caso di contribuenti mensili o di contribuenti trimestrali.
Esistono tre modalità alternative per determinare l’acconto IVA 2023, con possibilità di applicare il metodo più favorevole:
- Metodo Storico: Pagamento dell’88% dell’IVA liquidata a dicembre 2022 o nell’ultimo trimestre 2022.
- Metodo Previsionale: Versamento dell’88% dell’IVA effettivamente dovuta a dicembre 2023 o nell’ultimo trimestre 2023.
- Metodo Analitico: Pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta fino al 20 dicembre 2023.
L’importo versato sarà scomputato da quanto dovuto per la liquidazione del mese di dicembre (contribuenti mensili) o del 4° trimestre (contribuenti trimestrali) relativa all’anno 2023 rispettivamente in data 16.01.24 e 16.02.24.
Sanzioni e Ravvedimento: L’omesso, insufficiente, o tardivo versamento è soggetto a sanzione amministrativa del 30% (ovvero del 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine). È possibile usufruire del ravvedimento operoso versando l’acconto dovuto, le sanzioni ridotte, e gli interessi legali, a condizione che non sia stato notificato un avviso di accertamento o bonario.
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