Vidimazione libri sociali 2026: novità e aggiornamenti

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Entro il 16 marzo 2026 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, ai sensi dell’art. 23 Tariffa DPR n. 641/72. L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale risultante alla data dell’1.1.2026.

Soggetti obbligati:

La tassa annuale è dovuta da: • Società per azioni (SpA); • Società a responsabilità limitata (Srl); • Società in accomandita per azioni (Sapa).

Sono inoltre obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, qualora permanga l’obbligo della tenuta dei libri sociali da vidimare secondo le disposizioni del Codice civile.

In caso di trasferimento della sede sociale in altra circoscrizione territoriale non è dovuto un nuovo versamento qualora la tassa sia già stata regolarmente versata.

Non sono invece tenuti al pagamento:

• le società cooperative e di mutua assicurazione;

• i consorzi che non assumono la forma di società consortili;

 • le società di capitali in liquidazione giudiziale;

 • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

In cosa consiste la vidimazione

La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni del Consiglio di amministrazione, ecc.).

L’importo è dovuto in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzate nell’anno. La tassa è inoltre deducibile ai fini IRES e IRAP.

In sede di vidimazione presso il Notaio o il Registro Imprese deve essere esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa. Per le vidimazioni effettuate nel 2026, fino al 16 marzo non può essere richiesta la prova del pagamento; dal 17 marzo 2026 deve essere esibita la fotocopia del modello F24.

Ammontare dovuto e come si effettua il versamento

L’importo è determinato in base al capitale sociale o fondo di dotazione risultante alla data dell’1.1.2026:

• € 309,87 se il capitale/fondo è inferiore o pari a € 516.456,90;

• € 516,46 se il capitale/fondo supera € 516.456,90.

Eventuali variazioni del capitale successive all’1.1.2026 non rilevano ai fini del calcolo per l’anno 2026.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, Sezione Erario, indicando: Codice tributo 7085 e anno di riferimento 2026. È possibile compensare l’importo con eventuali crediti disponibili.

Per le società costituite dopo l’1.1.2026, il versamento per il primo anno deve essere effettuato esclusivamente tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Quali sono le scadenze

Il versamento per l’anno 2026 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2026.

In caso di omesso o tardivo versamento si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97, come modificato dal D.Lgs. 87/2024:

• Omesso versamento: sanzione pari al 25% dell’importo non versato;

• Ritardo entro 90 giorni: sanzione 12,5%;

• Ritardo entro 15 giorni: 0,83% per ciascun giorno di ritardo.

È possibile regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione e versando anche gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

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