PAROLE CHIAVE: fringe benefit, dipendente, figli a carico, agenzia delle entrate, utenze domestiche, affitto prima casa, interessi prima casa, prestito aziendale, autocertificazione, modalità operative.
Le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023) hanno sottolineato importanti aspetti nel welfare aziendale. La circolare n. 5/E fornisce dettagli su queste novità, tra cui l’aumento del limite per l’esenzione fiscale dei fringe benefit, l’estensione della misura per la copertura delle spese relative alla prima casa o al contratto d’affitto e alcune modalità operative sull’autocertificazione.
Le principali novità per punti:
Massimale del fringe benefit: Questi beni o servizi (o somme erogate o rimborsi) ricevuti dal dipendente non concorrono alla formazione del suo reddito quando entro i 1.000 euro annuali o 2.000 se con figli a carico;
Spese che possono essere coperte dai fringe benefit: Tra questi fringe benefit (beni in natura e quindi non direttamente pagamenti ricevuti) possono rientrare le coperture di alcune spese personali, o familiari, come in particolare quelle per le utenze domestiche, per l’affitto, per gli interessi sulla “prima casa” (non se diverse da prima casa) anche se il contratto d’affitto o la prima casa sono intestati o di proprietà di un familiare o del coniuge del dipendente.
Cenni sul prestito aziendale al dipendente: Alcuni chiarimenti giungono anche sulle modalità per determinare in che modo calcolare l’eventuale compenso “in natura” di prestiti erogati nei confronti dei lavoratori dipendenti; si indica il Tur come tasso di riferimento e la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.
Modalità operative: I datori di lavoro devono acquisire dai lavoratori delle autocertificazioni per il possesso dei requisiti.
- Nel caso l’agevolazione sia utilizzata per la copertura delle spese dell’immobile è necessario autocertificare l’intestazione del contratto di affitto o della proprietà e del conseguente mutuo in capo a sé o ad un familiare. È inoltro doveroso autocertificare che si stia trattando della “prima casa” o della propria abitazione principale in quanto di un familiare, del coniuge o oggetto di un contratto d’affitto in capo a questi. È inoltre bene confermare che il dato sull’abitazione principale sia mantenuto che, in caso contrario, ne sarà data prontamente notizia.
- Vale un discorso analogo per le utenze se sostenute da questa agevolazione; in questo caso quindi è necessario autocertificare che il contratto di queste ultime sia intestate sempre a sé o a un familiare oppure nel caso siano da rimborsare al condominio o ad un locatore che queste siano appunto intestate a questa terza figura (è necessario indicare nel documento gli estremi dei vari documenti di spesa).
- È sempre necessario auto dichiarare che le spese non sono state chieste a rimborso ad un altro datore di lavoro e che non lo saranno;
- Infine è sempre necessario auto dichiarare anche che le spese sono state sostenute dal lavoratore o dal coniuge o da un familiare.
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